Statuto

Art. 1) Sede – durata

E’ costituita l’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMATORI CALCIO SAN FIDENZIO” con sede legale in via Matteotti 2/b Borgo Veneto 35046 (Padova). L’ associazione ha decorrenza dalla data di stesura dell’Atto Costitutivo 01/9/2005, ed avrà termine il 30/06/2006. A decorrere da tale data si intenderà rinnovata tacitamente di dodici mesi in dodici mesi fino a quando, con verbale di Assemblea Straordinaria, gli associati decideranno di scioglierla. 

Art. 2) Natura e caratteristiche

L’ associazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMATORI CALCIO SAN FIDENZIO” è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili, così come specificato nell’art. 10, comma 6, D.lgs 460/97. Essa ha carattere assolutamente apolitico.

Art. 3) Scopo principale

L’associazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMATORI CALCIO SAN FIDENZIO promuove l’ esercizio di attività sportive nel settore calcistico, diffonde la conoscenza tecnica, partecipa, promuove e favorisce lo sviluppo di attività calcistiche dilettantistiche. 

Art. 4) Attività connesse

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:
-organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive; 
-promozione ed organizzazione di attività didattiche; 
-qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente; 

Art. 5) Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e dalle quote associative annuali, da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi e dagli introiti delle manifestazioni sportive. Inoltre è formato dai beni ed attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e la finalità dell’associazione. L’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree. L’associazione potrà istituire sedi secondarie, ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative. 

Art. 6) Divieto di distribuzione di utili e/o avanzi

L’associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo diversa disposizione di legge. 

Art. 7) Modalità di associazione

Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi motivi la domanda di iscrizione, dandone per iscritto comunicazione all’interessato. 

Art.8) Associati

Secondo il principio di democrazia e uguaglianza che regola la presente associazione, tutti gli associati, in regola con quanto previsto dal presente statuto, sono eleggibili. Gli associati si dispongono in: 
-Fondatori 
Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell’assemblea, hanno promosso la costituzione dell’associazione,e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti,salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati. 
-Vitalizi 
Sono considerati vitalizi coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell’assemblea versano “una tantum” la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 11 ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati. 
-Onorari 
L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse dell’associazione. 
-Ordinari 
Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. 
Ogni socio, purché maggiorenne, nell’ambito assembleare ha diritto a un voto. 
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili. 

Art.9) Diritti dell’associato

Gli associati con l’iscrizione, purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’associazione: 
-divengono tesserati dell’associazione, ai sensi e per gli effetti dello Statuto della medesima; 

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